Sanzioni

Sanzioni per i viaggiatori

I passeggeri sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

Il possesso di titolo di viaggio non convalidato o convalidato in fase di controllo o scaduto o non sufficiente per lo spostamento effettuato o recante riduzione non spettante o non completamente compilato ove richiesto, è equiparato al mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio fatto salvo quanto previsto al punto seguente.

Nel caso il titolo di viaggio richieda una convalida, essa deve essere effettuata prima o contestualmente alla salita a bordo. In caso di impossibilità, il viaggiatore deve avvisare il personale di bordo che provvede direttamente all’annullamento del documento.

Il possesso di titolo di viaggio alterato o falsificato, ferme restando le sanzioni previste dagli artt. 465 e 466 del Codice Penale, determina il ritiro del titolo di viaggio.

Fissando il valore di 260,00 € per la sanzione piena (pari a cento volte il costo del biglietto ordinario), i valori delle sanzioni applicate alle violazioni in materia di titoli di viaggio saranno i seguenti:
– sanzione ridotta ad un terzo ed ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione: 60,50 €;
– sanzione ridotta ad un terzo maggiorata delle spese di procedimento se il pagamento avviene dopo i 5 giorni, ma entro i 60 giorni dalla data di contestazione: 101,50 € (86,50 € + 15,00 €);
– sanzione piena maggiorata delle spese di procedimento se il pagamento avviene dopo i 60 giorni dalla data di contestazione: 290,00 € (260,00+30,00).

In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata.

L’utente è comunque tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni, al pagamento della tariffa del biglietto ordinario valido per lo spostamento corrispondente alla tratta avente come origine il pontile di partenza della nave sulla quale è stata accertata la violazione e come destinazione, in alternativa:
a. quella dichiarata dall’utente in sede di accertamento;
b. la fermata successiva a quella presso la quale è stata accertata la violazione, in caso il viaggiatore decida di scendere dal mezzo;
c. la fermata di arrivo dalla nave in caso di mancata dichiarazione da parte dell’utente.

Le modalità di regolarizzazione del pagamento delle contravvenzioni sono le seguenti:
– presso la sede di Navigazione lago Iseo S.r.l. – via Nazionale, 16 – 24062 Costa Volpino (BG), dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00;
– con bonifico bancario.

Per informazioni

Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.

info@pec.navigazionelagoiseo.it

Telefono: +39 035 971483

Fax: +39 035 972970

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